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la nuova trovata delle multe a strascico - 29/06/2010

E ci risiamo...

Pur di far cassa vengono messi sotto i piedi della p.a. le norme giuridiche sancite dal legislatore.

La nuova moda dei ghisa milanesi si chiama multa a strascico, moda di sicuro facilmente esportabile in altre città. Ma che cos'e'? Cosa  comporta? I relativi verbali sono legittimi?

Questa nuova modalità di rilevare infrazioni al cds consiste nel filmare, in massa, con una telecamera posizionata su un'autovettura della polizia municipale, tutte le macchine e le relative targhe degli automobilisti che, per un motivo o un altro, hanno lasciato la propria vettura posteggiata in doppia fila -  facendo pervenire il verbale, in un secondo momento, direttamente al domicilio del destinatario dopo che è stato elaborato dal cervellone.

TUTTO QUANTO SOPRA E' DI UNA PALESE ILLEGITTIMITA' SOTTO PIU PROFILI

1) viene come ormai sempre più spesso bypassato l obblito di contestazione immediata, sancito ex lege e più volte (anzi innumerevoli volte) richiamato dalla  Corte di Cassazione e dalla giuridprudenza maggioritaria.

2) A causa di tale inadempimento le situazioni soggettive e quindi le cause scusanti non vengono prese in considerazione (si pensi all'esempio didattico dello stato di necessità - una persona che deve assolutamente portare un figlioletto alla toilette del bar prima che se la faccia nei vestiti o di chi deve scaricare un pacco pesante)

3) Violazioni riguardanti le norme a tutela della privacy. Tengo a ricordare infatti che in tutte le zone in cui vige una videosorveglianza (siano essi luoghi pubblici o privati) è necessario che venga data informazione ai cittadini affinchè loro siano consapevoli di essere in quel momento " video controllati" come "controllati" sono i loro movimenti. E in questo caso?? Dove viene posta la c.d. informativa del codice privacy?? Sul lunotto dell'autovettura degli esattori (perchè di Poliziotti non di tratta più)??

Mi dispiace, mi dispiace tanto, ma ancora una volta chi dovrebbe essere al nostro servizio, perchè da noi retribuito, si impersonifica nel ruolo dell'esattore medioevale che a nome del proprio feudatario va a riscuotere tributi poco giustificati. Si all'ordine sulle strade, no a maggior videosorveglianza e no al bando dei diritti a tutela del cittadino.

Ricorrete in massa perchè già solo a causa del primo punto trattato, la mia esperienza mi suggerisce che i ricorsi vinti saranno parecchi.

Ricorrete anche se l'obulo posto dalla finanziaria (38 euro) vanificherà la vittoria, ma ricorrete per principio, per maggior equità e per maggior giustizia. E' probabile che i Giudici di Pace inizieranno a condannare i Comuni alla ripetizione delle spese legali a causa di questi abusi sempre più esagerati.

Ricorrete e basta perchè, come vi state accorgendo sempre di più anche voi, il cittadino sta diventando un suddito sempre pronto ad essere munto per supportare i costi di chi è a governare.

Ricorrete per orgoglio, ma ricorrete.

 

 

 


La finta sanatoria per gli automobilisti - 26/11/2009

E’ l’estate di quest’anno, chi già in spiaggia chi ancora in ufficio apprende dai Mass Media ufficiali che il Governo Italiano sta varando un provvedimento anti-crisi all’interno del  cui testo normativo sarà incluso anche un mini condono per le sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al codice della strada anteriori al 2004…. Le fatidiche multe.

Tutti esultano, anche grazie ai giornali che, per la ormai consueta propaganda al servizio del potere in carica, sbandierano ai quattro venti questo provvedimento in aiuto dei cittadini colpiti dalla crisi economica.

I (per me) troppo corretti cittadini italiani a questo punto, per “resettare” quanto a loro richiesto (lecitamente o meno dipende dai casi) cercano notizie più articolate nelle loro rispettive località, gli viene detto che riceveranno a casa la proposta di sanatoria, attendono ancora, i primi cercano notizie più dettagliate sul web, se ne aggiungono altri che tempestano i forum di richieste di informazioni (io ne so qualcosa)… ma nulla.

Cosa è successo?

Che fine ha fatto questo condono?

Chi ne ha beneficiato o ne beneficerà?? Anche io??

Ok facciamo ora un po’ di chiarezza.

Come testè accennato, il condono è inserito in un provvedimento legislativo il D.L. 78/2009 comunemente chiamato “Pacchetto anticrisi” convertito con L. 102/2009 che al suo art. 15 intitolato “Potenziamento della riscossione” (che di per sé già dice moltissimo) disciplina fra le varie norme, ai commi 8 quinquiesdecies e ss.  quello che tutti quanti hanno esageratamente chiamato “sanatoria delle multe”.

Il testo – che per noi addetti al diritto è il punto di partenza – detta testualmente:

8-quinquiesdecies. Al fine di incrementare l’efficienza del sistema della riscossione dei comuni e di contenerne i costi complessivi, nonche’ di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, con riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali e’ stata emessa l’ingiunzione di pagamento ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004, i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, la possibilita’, per i debitori, di estinguere il debito provvedendo al pagamento:
a) di una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria amministrativa edittale prevista per ogni singola norma violata;

b) delle spese di procedimento e notifica del verbale;

c) di un aggio per l’agente della riscossione pari al 4 per cento del riscosso e delle somme dovute allo stesso agente a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate e per i diritti di notifica della cartella.

8-sexiesdecies. Nei centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell’atto di cui al comma 8-quinquiesdecies, gli agenti della riscossione, ovvero gli uffici comunali competenti nel caso di utilizzo della procedura di ingiunzione, informano i debitori che possono avvalersi della facolta’ prevista dal comma 8-quinquiesdecies, mediante l’invio di apposita comunicazione.

8-septiesdecies. Con il provvedimento di cui al comma 8-quinquiesdecies e’ approvato il modello della comunicazione di cui al comma 8-sexiesdeciese sono stabiliti le modalita’ e i termini di pagamento delle somme dovute da parte dei debitori, di riversamento delle somme agli enti locali da parte degli agenti della riscossione, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti amministrativi e contabili connessi all’operazione.

8-duodevicies. L’avvenuto pagamento della somma iscritta a ruolo o per la quale e’ stata emessa l’ingiunzione di pagamento non comporta il diritto al rimborso.

Ora che abbiamo sotto gli occhi la norma, partendo dalle domande che più volte mi sono state rivolte sul web, comprendiamone la portata (molto ristretta) e i profili di disuguaglianza (molto ampli) .

Chi può aderire al minicondono??

Rispetto a questa domanda, il titolo di questo parere l’ho  azzeccato al 100%, in quanto, come si comprende già dall’articolo di legge, la ratio sottesa alla norma in esame è più che altro agevolare le P.A. locali nella riscossione di quanto da loro preteso e non salvaguardare i cittadini e le loro sempre più povere tasche da pretese vetuste di anni e a rischio prescrizione. Infatti: “… i comuni possono stabilire,(omissis) la possibilita’, per i debitori, di estinguere il debito provvedendo al pagamento…”.

Quindi analizzandolo con razionalità umana e logica giuridica si desume che:

1) questo è un provvedimento a favore delle P.A. la cui necessità di fondi può essere momentaneamente saziata patteggiando con i cittadini provvedimenti che, in molti casi, sono già prescritti e quindi non riscuotibili (la prescrizione si ricorda è quinquennale)

2) Si concede la possibilità (sempre alla Pubblica Amministrazione) di decidere se è meglio “un uovo sicuro oggi” o “una gallina improbabile domani”.

3) Si lascia nell’indecisione milioni di italiani se ricorrere a quanto (magari ingiustamente) preteso o attendere fiduciosi la sanatoria, facendo così decorrere inutilmente i termini per l’opposizione.

4) Si viola il principio di uguaglianza innanzi alla legge concedendo trattamenti diversi da luogo a luogo e da persona a persona. Infatti il Comune di “Bengodi” può aderire al condono, come al contrario quello dell’”isola che non c’e’” può rifiutarsi. Il cittadino che ha una sanzione emessa dalla Polizia Municipale può avere speranze, quello che è stato fermato da La Benemerita Nessuna.

Dopo la più che dovuta critica…

Come si può aderire al minicondono??

Se siete fortunati e i vostri debiti riguardano Sanzioni emesse da un Comune e Se lo stesso è uno di quelli che ha aderito al condono (chiamate l’U.R.P. del Comune Creditore per saperlo) dovete attendere una comunicazione che, augurandosi arrivi, vi informerà della possibilità di aderire alla finta-sanatoria pagando quanto specificato nella norma (sanzione nel minimo edittale, più oneri di notifica e spese del procedimento, più 4% all’agente concessionario la riscossione), quanto è??? Io credo non meno della metà della cartella originaria (probabilmente di più).

E chi ha pagato prima della sanatoria??

Facile. Per chi ha già pagato il comma 8 duedevicies dell’art. 15 non da alcuna possibilità di avere ripetuti i soldi, quindi chi ha dato ha dato anche in presenza di situazioni identiche sanate, sempre alla faccia di un’uguaglianza dimenticata nell’art. 3 della Costituzione .

Ecco perché finta sanatoria.

Finisco con il dire che il mio non è e non vuole essere una critica politica, (mia opinione personale è che la distinzione Berlusconiani o Comunisti non ha più significato oggigiorno dei Guelfi e Ghibellini); il mio è solo un parere da legale su come appaia un aiuto ai cittadini l’ ennesima “bufala gonfiata” per racimolare soldi dalle nostre tasche vuote e, tutto questo, sempre grazie all’informazione deviata.


Purtroppo esistono i copioni. - 06/05/2009

Da sempre in un'attività imprenditoriale bisogna scontrarsi con attività concorrenziali, e spesso accade che le stesse, volutamente o non, utilizzino nomi analoghi o quasi identici ad attività preesistenti.

Per questo la tutela dei marchi e le norme di diritto industriale atte a tutelare valori aziendali come i marchi, i loghi, le isegne ecc.

Sul web, è nato da poco un sito concorrenziale al nostro, chiamato iltuoricorso.it. (Notate qualche similtudine con altro sito da voi conosciuto???).

Non volendo assolutamente mettere in dubbio la validità e la professionalità del servizio ivi reso, vogliamo però distinguerci e disgiungerci da questo sito solo ed esclusivamente per motivi di chiarezza nei confronti della nostra consolidata clientela e dell'utenza web in generale.

www.ilmioricorso.it è un marchio riservato ed a seguito di ciò i nostri legali stanno vagliando possibili azioni legali nei confronti del nostro competitor. Noi dal canto nostro abbiamo creato una pagina web espicativa per coadiuvare i navigatori internet nella comprensione della differenza.

il link è visitabile all' indirizzo www.iltuoricorso.info o www.ilmioricorso.info

 


Sul Podio - 20/04/2009

Al  termine del 30° Rally di Pistoia l'autovettura de ilmioricorso, MG 105 ZR, condotta da Romeo Valdiserri e Marco Brizzi si è posizionata ad un eccellente III° posto in categoria (N1), facendo salire così i nostri Ragazzi sul podio. Un'altra vittoria per noi... oltre quelle innanzi ai Giudici di Pace.

 A breve le foto e i filmati al sito www.rallyvaldiserri.it


Ancora una volta... - 26/03/2009

... La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito, in merito alle infrazioni rilevate in modalità automatica ai semafori, che non è sufficiente quale prova ai fini del procedimento sanzionatorio, le sole risultanze fotografiche, sottolineando, ancora una volta, la necessità di agenti in loco nei luoghi delle infrazioni.

Ebbene per l'ennesima volta le P.A. continuano a dimostrarsi usurai che fanno orecchie da mercante innanzi alla corte deputata a chiarire le esatte applicazioni delle norme.

E' vero che non siamo in un paese di Commono Law come la maggior parte dei paesi anglosassoni, ma è anche vero che i Comuni non possono utilizzare vuoti legislativi per compiere attività dai dubbi aspetti illeciti al sol fine di rimpinguare le casse comunali.

Siamo alle solite... siamo in Italia, ma per fortuna esistono i Giudici di Pace che sempre più numerosi si adeguano ai precedenti della Suprema Corte.


Bufera T-Red: arrestato il suo inventore, indagate 109 persone, tra cui 63 comandanti di Polizia Municipale - 29/01/2009

 Già non risultava particolarmente simpatico al popolo degli automobilisti, ma dopo questa "botta", il T-red, il dispositivo "acchiappa-infrazione" comunemente usato ad integrazione dei semafori ma non solo, verrà visto come il Diavolo in persona. E' di questa mattina
infatti la notizia dell'arresto del progettista del temutissimo apparecchio, che a quanto pare godeva dell'omologazione della telecamera, ma non di tutte le altre componenti hardware. E' subito scattato il sequestro preventivo dei T-red in 64 comuni di 24 province, mentre gli indagati sono 109, tra cui 63 comandanti di polizia municipale, 39 amministratori pubblici e 7 di società private. Un bel colpo, non c'è che dire.


www.equovadis.com - 03/12/2008

E' possibile viaggiare spendendo la metà di un biglietto del treno?? SI

E' possibile viaggiare senza pagare benzina e pedaggio autostradale?? SI

Come??

www.equovadis.com

 


Verbale a seguito di rilevamento Tutor.. Annullabile - 28/11/2008

È illegittimo il verbale elevato per mezzo del tutor non consentendo tale apparecchio l’applicazione della tolleranza del 5% prevista dal CdS. È questo il principio con cui il GdP di Viterbo con la sentenza in commento ha annullato il verbale elevato dalla P.S. per mezzo dell’apparecchio denominato tutor.
E' quanto ha sancito il Giudice di Pace di Viterbo con sentenza n. 3641 del 6/10/2008.

In particolare, ha ritenuto il Giudice adito che benché alla velocità risultata fosse stata applicata la riduzione del 5%, come previsto ex D.M. 29/10/97, detta riduzione non può però essere applicata nei casi in cui la rilevazione sia operata con mezzi diversi dall’“autovelox” che consente di rilevare la velocità immediatamente; negli altri casi di rilevazione della trasgressione di “eccesso di velocità” (art. 142 CDS), col c.d. scontrino entrata – uscita autostradale, non può essere applicato il criterio di cui sopra, ma una riduzione diversa, come precisato dal comma 3 dell’art. 345 delle disp. di att.ne del codice della strada.


Sponsor Rally - 14/11/2008

Da oggi, ilmioricorso.it sponsorizza la Clio Williams in categoria FN3 guidata dal mitico Romeo Valdiserri affiancato da Marco Brizzi. Per ulteriori info consultare www.rallyvaldiserri.it

 


Stop alle cartelle esattoriali infondate - 17/10/2008
Dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, per sanzioni amministrative relative a violazione del Codice della strada di cui la cartella di pagamento non è stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo. Lo ha stabilito il comma 153 dell’art. 1 della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) in seguito alle varie multe “pazze” che sono pervenute agli automobilisti.

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